Ufficio commerciale / indirizzo postale
Worldline Svizzera SA
Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zurigo

Telefono
+41 58 205 9111

E-Mail
info.ch@six-payment-services.com

Sito web
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Registro delle imprese
Registro commerciale del cantone di Zurigo

Numero del registro del commercio
CHE‑105.855.222

Office address
Worldline Financial Services (Europe) S.A.
Italian Branch
Via Enrico Cialdini, 16
20161 Milan
Italy

Telephone
T +39 02 762 601 75

E-Mail
info.it@six-payment-services.com

Website
http://www.six-payment-services.com

Commercial register
Commercial register of Luxembourg

Company register no.
B144087

Financial Market Authority
Commission de Surveillance du Secteur Financier/CSSF
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

Licence no.
06/10


Reclami Worldline


Reclami Worldline

Worldline risponderà entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo. 

Dopo aver presentato un reclamo, se l'Esercente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto una risposta entro il termine indicato, occorre procedere come segue:

Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, pena l’improcedibilità della relativa domanda, l'Esercente deve avviare una procedura di conciliazione, scegliendo tra uno tra i seguenti organismi:

  • L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è responsabile per tutte le controversie riguardanti la determinazione di reclami, responsabilità e attività derivanti da servizi bancari, prodotti bancari e servizi finanziari. Il limite massimo è di 100.000 euro per controversia, con il presupposto che l’obiettivo sia il pagamento di una somma di denaro. Per informazioni su come rivolgersi all’Arbitro Bancario e sul foro competente, è possibile visitare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure contattare una filiale della Banca d’Italia o Worldline. L’intervento dell’Arbitro Bancario esenta la parte contraente dal dover avviare la procedura di conciliazione indicata nel paragrafo seguente, laddove la parte contraente desideri sottoporre la controversia alle autorità giudiziarie.

    Oppure

    in relazione all’obbligo di iniziare la procedura di arbitrato prima di sottoporre la controversia alle autorità giudiziarie, anche in assenza di un precedente reclamo:
  • L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – l'Associazione per la risoluzione delle controversie in materia bancaria, finanziaria e aziendale - ADR. Le regole del Conciliatore Bancario possono essere consultate sul sito www.conciliatorebancario.it o richieste a Worldline.

    Oppure
  • un altro organismo autorizzato ad arbitrare e registrato nel pertinente registro pertinente del Ministero della Giustizia.